Il calcolo dell'I.C.I. viene effetuato prendendo in considerazione le aliquote e le detrazioni dell'anno scorso per quanto riguarda l'acconto, mentre per il saldo vengono considerate le aliquote e le detrazioni di quest'anno.
ALIQUOTE
Di seguito sono riportate le aliquote di uso più frequente determinate dal Comune di San Pietro in Casale:
- 7,0 per mille di aliquota ordinaria
- 5,0 per mille per abitazioni adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (C6, C2, C7 fino a un massimo di 2)
Per un maggiore dettaglio delle aliquote si rimanda al sito del comune alla sezione Tributi locali.
Si ricorda inoltre che fin dal 1° Gennaio 1997 le rendite catastali devono essere aumentate nel seguente modo:
* del 5% per tutti i fabbricati
* del 25% per i redditi dominicali dei terreni
DETRAZIONI
Detrazione Euro 103,30 relativa all'imposta calcolata sull'abitazione principale, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale il soggetto vi ha dimorato. Nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale per più soggetti, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali. Qualora la detrazione non sia completamente assorbita dall'imposta sulla casa, essa viene estesa alle pertinenze.
RIDUZIONI
- L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e del tutto non utilizzati . L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
L'inagibilità o inabitabilità può essere autodichiarata dal contribuente.
- I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale e condotti direttamente sono soggetti all'imposta, anche se ubicati in più comuni, nella seguente misura:
esenzione per il valore imponibile fino a euro 25.822,84
riduzione del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.822,84 e 61.974,83 euro
riduzione del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 e 103.291,38 euro
riduzione del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 e 129.114,22 euro