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Chi deve fare la dichiarazione
I mutamenti di soggettività passiva nel corso dell’anno 2006, qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di vendita, locazione finanziaria, donazione, costituzione od estinzione dei cennati diritti reali di godimento) devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo. Un’eccezione è costituita dalle successioni per causa di morte aperte dopo il 25 ottobre 2001, per le quali si rinvia all’ultima nota del paragrafo 2.
Le modificazioni strutturali o di destinazione dell’immobile che determinano un diverso debito di imposta, intervenute nel corso dell’anno 2006, devono essere dichiarate dal soggetto passivo, ovverosia dal titolare del diritto di proprietà piena oppure, qualora l’immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, dall’usufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario finanziario, oppure dal concessionario di aree demaniali, che, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soggetto passivo del tributo.
Soggetto passivo del tributo è anche il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi delle disposizioni del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410.
NOTA BENE:
– Il diritto di abitazione che fa scattare l’obbligo della presentazione della dichiarazione ICI è un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell’immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l’affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l’ICI;
– Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull’immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari;
– La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all’estero che posseggono immobili in Italia.
COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI
Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto l’accatastamento in via autonoma) la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini. Qualora l’amministrazione riguardi più condomìni, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, scludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all’amministratore.
A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione ICI deve essere presentata, con le modalità che saranno di seguito specificate, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata). Se l’immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
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